Green Pass e trasporti, cosa cambia dopo il decreto del 22 luglio
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Direttore: Alessandro Plateroti

Trasporti e Green pass, cosa cambia dopo il nuovo decreto. Per treni, navi e aerei serve il certificato?

Treno Milano

Green Pass e trasporti, cosa cambia dopo il decreto approvato in Cdm nella giornata del 22 luglio. Le regole.

A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, il decreto del 22 luglio, con il quale il governo ha disposto l’estensione dell’uso del Green Pass, non ha interessato il mondo dei trasporti. Per viaggiare in Italia, almeno per il momento e salvo correzioni in corso d’opera, non è necessaria la certificazione verde.

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Nuovo decreto Covid, Green Pass e trasporti: cosa cambia

Il decreto sul Green Pass esclude il mondo dei trasporti. Per viaggiare in Italia su treni, aerei e navi non è necessaria la certificazione verde. Ricordiamo invece che per i viaggi internazionali è necessario essere in possesso del Green Pass Ue, per quanto riguarda i viaggi in Unione europea.

Le regole per i viaggi nazionali sono quindi quelle note. Si viaggia con distanziamento tra i passeggeri e si viaggia con la mascherina. Sui treni il limite della capienza resta quella del 50%, mentre su autobus, metro e tram si viaggia all’80% con obbligo di distanziamento e mascherina.

Per i trasporti il governo dovrebbe mettere a punto un nuovo decreto con le nuove regole. Ad oggi è improbabile che per navi, treni e aerei venga imposto l’obbligo del Green Pass. La decisione rischierebbe di penalizzare il turismo, con ripercussioni significative e negative sull’economia.

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Quando serve la certificazione verde

Come specificato nel comunicato stampa pubblicato sul sito del governo al termine del Consiglio dei Ministri del 22 luglio, la certificazione verde è necessaria per:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Concorsi pubblici.

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ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2021 11:00

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